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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 13/06/2022 :  16:17:38  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Citazione:
Messaggio di CALIBRA16V

Nel 2022 passaggio al gruppo di Borrelli neovincitore della coppa di classe A1600 : ha scelto una Porsche 991.



Invece...mai visto ad oggi.
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 13/06/2022 :  16:18:56  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Alla Trento Bondone in gruppo attesa la solita super Porsche GT 3 by Orlando del pistaiolo Ghezzi.
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 23/08/2022 :  16:36:38  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Nuove norme per il gruppo varate di recente...
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giorgio

510 Messaggi

Inviato il 29/08/2022 :  10:03:44  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Nessun commento su questo aggiornamento con effetto immediato ?
https://www.acisport.it/it/acisport/news/comunicati/88566/comunicato-velocit%C3%A0-in-salita
Chi pensa che si tratti di una norma "ad personam" ?
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Legalino

1695 Messaggi

Inviato il 29/08/2022 :  10:34:20  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Citazione:
Messaggio di giorgio

Nessun commento su questo aggiornamento con effetto immediato ?
https://www.acisport.it/it/acisport/news/comunicati/88566/comunicato-velocit%C3%A0-in-salita
Chi pensa che si tratti di una norma "ad personam" ?




Ammesso e concesso che sia ad personam: il commentarla da parte di noi poveri mortali cosa cambia?!

Se sta bene ai diretti interessati, ovvero ai licenziati che eleggono tali legislatori legiferanti ad personam, figurati a noi!
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 13/09/2022 :  17:06:38  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Finale di stagione avvelenato...
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pietris

11194 Messaggi

Inviato il 14/09/2022 :  12:30:21  Guarda il profilo di  Visita il Sito di pietris  Rispondi Citando
Citazione:
Messaggio di giorgio

Nessun commento su questo aggiornamento con effetto immediato ?
https://www.acisport.it/it/acisport/news/comunicati/88566/comunicato-velocit%C3%A0-in-salita
Chi pensa che si tratti di una norma "ad personam" ?




giorgio io continuo a non voler polemizzare, ma me li tirano fuori dalle mani i post....

Io, semplice mortale ignorante in materia, NON COMPRENDO NELLA MANIERA PIU' ASSOLUTA, come il noleggiatore della vettura non abbia capito che la macchina non era, all'inizio del campionato, conforme al regolamento. Erano tranquilli del fatto che il peso politico qualcosa ancora conta in ACI?

Comunque vicenda che si accoda alle altre decine e decine di passaggi regolamentari davvero indecorosi e mi fermo per amore della libertà... la mia....
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 03/03/2023 :  10:44:08  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Forse un clamoroso ritorno di una Aston Martin Vantage nel gruppo...
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 26/04/2023 :  12:22:59  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Oltre a Nappi in GT 3 a Sarnano c' è il rientro nelle cronoscalate di Marco Iacoangeli.
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 14/05/2023 :  15:37:38  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
E proprio quest' ultimo vedo leggermente favorito nei confronti del ferrarista pugliese anche se dubito che parteciperà a tutte le prossime gare.

Modificato da - CALIBRA16V il 26/05/2023 08:57:41
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 16/06/2023 :  13:41:49  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Ad Ascoli presenti i marchi Bmw, Ferrari, Porsche, Lamborghini ed Aston Martin e ben tre GT 3...
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 02/09/2023 :  10:14:06  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Citazione:
Messaggio di CALIBRA16V

E proprio quest' ultimo vedo leggermente favorito nei confronti del ferrarista pugliese anche se dubito che parteciperà a tutte le prossime gare.



Infatti questo fine settimana arriva l' ennesimo titolo di gruppo per Peruggini.
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CALIBRA16V

39229 Messaggi

Inviato il 20/10/2023 :  10:32:25  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Citazione:
Messaggio di giorgio

Nessun commento su questo aggiornamento con effetto immediato ?
https://www.acisport.it/it/acisport/news/comunicati/88566/comunicato-velocit%C3%A0-in-salita
Chi pensa che si tratti di una norma "ad personam" ?




Vicenda Iaquinta-Peruggini terminata a più di un anno dall' accaduto : ricorso del calabrese inammissibile.
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giorgio

510 Messaggi

Inviato il 20/10/2023 :  15:20:37  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Citazione:
Messaggio di CALIBRA16V

Vicenda Iaquinta-Peruggini terminata a più di un anno dall' accaduto : ricorso del calabrese inammissibile.



Sentenza ad personam
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Legalino

1695 Messaggi

Inviato il 20/10/2023 :  19:32:17  Guarda il profilo di  Rispondi Citando
Citazione:
Messaggio di giorgio

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio di CALIBRA16V

Vicenda Iaquinta-Peruggini terminata a più di un anno dall' accaduto : ricorso del calabrese inammissibile.



Sentenza ad personam
[/quote]

In linea teorica e di principio la questione non sarebbe finita, ovvero è ammesso il ricorso al giudice amministrativo (nel caso di specie TAR del Lazio) avverso la decisione del Collegio di Garanzia del Sport istituito presso il CONI, invero:

"...Risulta al riguardo necessario premettere un breve inquadramento dogmatico in tema di impugnazioni delle decisioni dell'organo di giustizia sportiva di ultima istanza, già peraltro affrontato da questa stessa Sezione nella sentenza 23 gennaio 2017, n. 1163, con affermazioni inerenti la natura giustiziale delle decisioni degli organi di giustizia sportiva che, in tale sede, meritano, tuttavia, di essere ulteriormente approfondite.

Più in particolare, le decisioni dell'organo di giustizia di ultima istanza (ora, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI) devono essere inquadrate, a giudizio di questo collegio, entro il paradigma dei ricorsi gerarchici impropri.

Il ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia federale, infatti, non trae il suo fondamento da alcun rapporto gerarchico essendo, invece, previsto e disciplinato dalle norme del codice della giustizia sportiva quale forma di tutela giustiziale esperibile all'interno dell'ordinamento sportivo ed espressione del potere di autodichia, nella specie, riconosciuto al CONI, quale potere di decidere da sé, in veste neutrale ed imparziale, le controversia rimesse alla propria competenza.

Ciò posto, con riguardo all'impugnazione delle decisioni del Collegio di Garanzia, mutuando la problematica sorta in materia di impugnazione delle decisioni sul ricorso gerarchico, le tesi che si contendono il campo sono:

a) la tesi dell'assorbimento, secondo cui la decisione definitiva sostituisce, assorbendolo, il provvedimento impugnato, con la conseguenza che: il ricorso giurisdizionale può essere proposto solo nei confronti della decisione in sede gerarchica; soggetto passivamente legittimato è solo l'organo che ha adottato tale ultima decisione; l'organo che ha adottato il provvedimento impugnato è legittimato, al più, ad intervenire ad opponendum;

b) la tesi dell'accessione, in base alla quale in caso di rigetto del ricorso la decisione "accede" al provvedimento impugnato rendendolo definitivo. La decisione, secondo tale prospettazione, non avrebbe capacità lesiva autonoma rispetto al provvedimento sottostante che rimarrebbe il vero oggetto del ricorso davanti al giudice amministrativo, dove soggetto passivamente legittimato sarebbe, dunque, unicamente l'organo che ha adottato il provvedimento base impugnato;

c) la tesi dell'autonomia, infine, secondo cui il provvedimento base e la decisione del ricorso amministrativo sono due provvedimenti distinti dotati di propria autonomia ed espressione di poteri diversi, l'uno di natura amministrativa, l'altro di natura giustiziale.

La giurisprudenza è a tutt'oggi oscillante.

Questo collegio ritiene, tuttavia, di aderire alla prima delle tesi prospettate, autorevolmente seguita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza 7 luglio 2010, n. 16039, nella quale è stato affermato che "trovando applicazione nella materia i principi generali dei ricorsi amministrativi risultanti dalla disciplina dettata dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (vedi C. cost. n. 42 del 1991), il ricorso giurisdizionale si propone contro l'atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento impugnato con il detto ricorso, assumendo la veste di parte resistente l'organo che ha pronunziato la decisione sul ricorso. Vale però la regola cd. dell'assorbimento, in forza della quale la decisione di rigetto (anche non di merito) assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con il ricorso gerarchico, salva la diversa imputazione soggettiva, con la conseguenza che il sindacato in sede giurisdizionale, può estendersi a tutti i motivi fatti valere col ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronunzia risolutiva della controversia e non limitata alla correttezza del procedimento di decisione del ricorso."

Sulla base dell'opzione ermeneutica condivisibilmente offerta dalla tesi dell'assorbimento, deve ritenersi, dunque, venendo al caso di specie, ammissibile il ricorso proposto avverso la sola decisione del Collegio di Garanzia: ciò che consente all'adito organo giurisdizionale di pronunciarsi, contestualmente, sia sui vizi del provvedimento impugnato sia su quelli che attengono esclusivamente la decisione del ricorso gerarchico.

Tant'è che le censure mosse dall'odierna ricorrente investono non solo l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la sua cancellazione dal registro delle società sportive, ma la stessa legittimità della decisione che, con proprio e ulteriore percorso argomentativo, quel provvedimento ha ritenuto essere legittimo, addivenendo così alla pronuncia di rigetto oggetto del presente gravame.
..."

Così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 22/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep. 22/08/2017), sentenza n.9385 in Foro Amministrativo (Il) 2017, 7-08, 1703.
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